Statuto

                                                                                        

 

 

                                           CristoTenda-Generazione Giovanni Paolo II

                                      Associazione cristiana e di volontariato

                                                      

 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1

(Denominazione e sede)

1.     È costituita l’ Associazione cristiana e di volontariato denominata: “ CristoTenda – Generazione Giovanni Paolo II .

3.    Il trasferimento della sede da effettuarsi a seguito della deliberazione dell’Assemblea non comporta modifica statutaria;

5   

Art. 2

(Statuto e regolamento)

1.     L’Associazione cristiana e di volontariato, “CristoTenda – Generazione Giovanni Paolo II” è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del D.lgs 04.12.1997 n. 460, delle leggi Regionali, Statali e dei principi generali dell’Ordinamento giuridico;

2.     Il regolamento che sarà deliberato dall’Assemblea, disciplina, nel rispetto dello Statuto, gli ulteriori aspetti relativi all’Associazione ed alle attività.

 

Art. 3

(Efficacia dello Statuto)

1.     Lo statuto vincola alla sua osservanza i Soci dell’Associazione;

2.     Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’Associazione stessa.

 

Art. 4

( Modificazione dello statuto)

1.     Il presente statuto è modificato con deliberazione della Assemblea, e con la maggioranza dei due terzi dei Soci.

 

Art. 5

(Interpretazione della statuto)

1.     Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti (artt. 1362 e ss. C.c.) e secondo i criteri dell’analogia legis e dell’analogia iuris ex art . 12 delle disposizioni preliminari al C.c.

 

Titolo II

FINALITA’ DELL’ASSOCIAZIONE

 

Art. 6

(Solidarietà)

1.     L’Associazione cristiana e di volontariato, “CristoTenda – Generazione Giovanni Paolo II” è una comunità reale ed in rete che prendendo forma in luogo diviene, come prima entità giuridica, un’Associazione solidaristica e senza fini di lucro che persegue finalità benefiche/cristiane, di solidarietà civile, culturale e sociale;

2.     Scopi preminenti dell’ Associazione sono lo svolgimento di attività nel settore della Promozione della Cultura e dell’ Arte e della Formazione. Precisamente svolge esclusivamente le attività indicate nell’art. 7 e quelle direttamente connesse;

 3.  Tali finalità s’intendono perseguite se le cessioni  di beni  e le prestazioni  di servizi nei settori in cui l’opera  l’ente  sono dirette ad arrecare benefici esclusivamente a:

      a) soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche e psichiche (disabili fisici e psichici affetti da malattie comportanti menomazioni non temporanee);

b) componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari;

c) propri soci, associati o partecipanti, che versano nelle condizioni di svantaggio

suddette.

4. L’Associazione non distribuisce, neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a  meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale aventi la medesima finalità o che, per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima  ed unitaria struttura;

5. Gli utili o gli avanzi di gestione che l’attività dell’Associazione dovesse produrre saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

6. L’Associazione in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell’organizzazione, sentito l’organismo di controllo, ad altre associazioni non profit o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

7. Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 04.12.1997 n. 460;

8. L’ Associazione “CristoTenda – Generazione Giovanni Paolo II”  ha durata illimitata.

 

Art. 7

(Finalità)

1.     Le specifiche finalità dell’Associazione “CristoTenda – Generazione Giovanni Paolo II”  sono:

a)   di promuovere la Cultura e l’ Arte attraverso laboratori di musica, teatro e arte figurativa con particolare attenzione alla creazione di cori, scuole di musica e danza;

b)   di provvedere a diffondere gli insegnamenti e i valori cristiani francescani della famiglia, della dignità della persona umana, della fraternità, della libertà, della solidarietà, i valori della pace, il rispetto e la salvaguardia della natura e dell’ambiente, l’educazione psicofisica dell’uomo, la preghiera di Lode e Adorazione a Cristo;

c)   per raggiungere le finalità di cui al punto a) e b), l’Associazione provvederà a ricercare e promuovere giovani artisti con i quali realizzare concerti, spettacoli e musical di evangelizzazione e di beneficenza, nonché organizzare gite culturali e pellegrinaggi aventi come obiettivo la condivisione fraterna;

d)   di concordare ed organizzare, in particolare nelle strutture ospedaliere manifestazioni di cui al punto c) e d), al fine di sostenere spiritualmente e psicologicamente i bambini e giovani ivi ospitati;

e)   di apprestare la consulenza legale, psicologica e spirituale alle famiglie ed ai giovani bisognosi;

f)    La costruzione di una comunità cristiana di vita, di beni in comune e la costruzione di un villaggio globale cristiano formato da fratelli, sorelle e famiglie, chiamato Città di Cristo (Cristopoli).

2. Per il raggiungimento delle finalità di solidarietà sociale di  cui sopra, l’Associazione potrà:

a)   avviare direttamente o indirettamente – anche tramite gli strumenti dei mass media (editoria, stampa, web) e l’organizzazione di conferenze, meeting - iniziative di raccolta fondi e di solidarietà in favore dei soggetti interessati dai fenomeni di cui al primo comma;

b)  amministrare detti ed altri fondi, destinandoli ai progetti indicati dai donatori, siano essi gestiti da progetti propri o da altri enti, comunità, associazioni, anche esteri, operanti a favore dei bisogni dei soggetti interessati dai fenomeni di cui al primo comma;

c) istruire, inviare e sostenere personale qualificato a sostegno di progetti di assistenza già esistenti o da avviare, nonché provvedere alla formazione degli associati e degli operatori che coadiuvano l’Associazione  per la persecuzione delle finalità statutarie;

3. Le finalità che si propone l’Associazione non potranno mai costituire per essa un obbligo a adempiere, né la qualifica di associato potrà imporre all’Associazione un obbligo ad elargire contributi e/o sussidi: adempimenti, contributi o sussidi verranno, infatti, predisposti, nel rispetto delle direttive e dei limiti fissati dal Consiglio Direttivo, a giudizio e su valutazione insindacabile dell’Associazione.

4. Al fine del perseguimento delle finalità istituzionali e di tutte quelle ad esse strumentali, conseguenti e comunque connesse, l’Associazione può compiere qualsiasi attività mobiliare, immobiliare ed economico-finanziaria nonché contrarre mutui, finanziamenti, leasing e prestiti e tutti gli atti e le operazioni relative ritenute necessarie e/o opportune, nel rispetto delle finalità sociali, delle direttive e dei limiti fissati dal Consiglio Direttivo e dal presente statuto.

5. l’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle strettamente strumentali o connesse  a quelle istituzionali ovvero  accessorie in quanto integrative delle stesse nei limiti   ex  lege 460/97 e successive modificazioni e  integrazioni..

 

Art. 8

(Ambito di attuazione delle finalità)

1.   L’ Associazione non lucrativa di utilità sociale “CristoTenda – Generazione Giovanni Paolo II” opera su tutto il territorio italiano.

2.   Essa si propone di operare anche all’estero.

 

Titolo III

I SOCI

 

Art. 9

(Ammissione)

1.   Sono soci dell’Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che condividono le finalità dell’Associazione, mossi da spirito di solidarietà.

2.   Tra  i soci  vige  la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla  vita associativa ai sensi  dell’art 10 lett h del d.lgs 460/97.

3.   L’ammissione all’Associazione è deliberata, in maniera insindacabile, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio Direttivo.

4.   I soci dell’Associazione si distinguono in Soci Fondatori, Benemeriti, Onorari, Ordinari e Sostenitori.

     Uno dei  soci fondatori può assumere  la presidenza dell’ ente.

5.   Sono soci Fondatori, quelli che hanno sottoscritto l’atto costitutivo dell’Associazione. Essi sono tenuti a versare la quota annua d’iscrizione che sarà fissata dal Consiglio Direttivo.

6.   Sono soci Benemeriti coloro i quali si sono particolarmente distinti per l’impegno profuso ed i risultati conseguiti nel perseguimento delle finalità statutarie.

7.   Sono soci Onorari tutte quelle persone fisiche o giuridiche, invitate a far parte dell’Associazione da parte dell’Assemblea, che si sono distinte per particolari meriti in relazione alle finalità statutarie.

8.   Sono soci Ordinari le persone fisiche che s’impegnano a versare all’Associazione la quota d’iscrizione annua che sarà fissata dal Consiglio Direttivo.

9.   Sono soci Sostenitori le persone fisiche che condividono i fini associativi e che versano un contributo straordinario.

10.  La qualità di socio si perde per morte, per dimissioni scritte, per scioglimento dell’Associazione, per mancato pagamento delle quote associative, per esclusione di cui all’ Art. 12.

Il  contributo  associativo  è  intrasmissibile  ed  irrivalutabile  salvo i  trasferimenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

mortis causa.                                                                                                                                                                                                 

11.  L’esclusione è deliberata dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, nei confronti del Socio che danneggi materialmente e/o moralmente l’Associazione o che compia attività contrarie alle finalità statutarie.

 

Art. 10

(Diritti)

1.   I Soci maggiori di età hanno il diritto di voto per l’approvazione  e le  modificazioni  statutarie e regolamentari e per la  nomina  degli  organi direttivi dell’associazione ai sensi dell’art 10 lett h d.lgs 460/97.

2.   A tutti i Soci maggiori di età spetta l’elettorato attivo e passivo.

3.   I Soci hanno il diritto di partecipare alla vita associativa. È esclusa qualsiasi forma di limitazione della partecipazione alla vita associativa.

4.   I Soci hanno il diritto di accesso, di informazione e di controllo in conformità alle leggi e al presente statuto.

5.   I Soci hanno il diritto di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, nei limiti stabiliti dall’Associazione stessa.

Art. 11

(Doveri)

1.     I soci devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

2.     Il comportamento verso gli altri soci ed all’esterno dell’Associazione, è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, in conformità  alle finalità statutarie.

 

Art. 12

(Esclusione)

1.    Il Socio dell’Associazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’ Associazione.

2.    L’esclusione è deliberata dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, secondo le disposizioni stabilite dall’art.9.

 

Titolo IV

GLI ORGANI

 

Art. 13

(Indicazione degli organi)

1.    Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere e il Collegio dei Probiviri (eventuale).

2.    Le cariche sociali sono espletate a titolo gratuito.

 

Capo I

L’ASSEMBLEA

 

Art. 14

(Composizione)

1.    L’Assemblea è composta da tutti i soci dell’Associazione.

2.    L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o in sua assenza dal Vicepresidente.

 

Art. 15

(Convocazione)

1.    L’Assemblea si riunisce in via Ordinaria due volte all’anno nei mesi di Giugno e Dicembre per l’approvazione rispettivamente del bilancio consuntivo e preventivo.

2.    L’Assemblea si riunisce in via Straordinaria su convocazione del Presidente o su proposta del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un terzo dei Soci.

3.    Il Presidente convoca l’Assemblea con avviso scritto contenente l’ordine del giorno, affisso presso la sede sociale almeno 20 giorni prima della convocazione ovvero con avviso telematico.

 

Art. 16

(Validità dell’Assemblea)

1.    L’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando interviene, anche per delega, la maggioranza degli aventi diritto al voto;

2.    L’Assemblea è validamente costituita, in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero dei presenti;

3.    Le regole del funzionamento dell’Assemblea sono stabilite dal regolamento di esecuzione del presente statuto.

 

Art. 17

(Votazione)

1.    L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. La deliberazione di modificazione dello statuto avviene con due terzi degli aventi diritto al voto.

2.    I voti sono palesi.

 

Art. 18

(Verbalizzazione)

1.    Le discussioni e deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

2.    Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell’ Associazione.

3.    Ogni socio dell’ Associazione, previa richiesta scritta, ha diritto di consultare il verbale e di estrarne copia.

 

Capo II

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

 

Art. 19

(Composizione e verbalizzazione)

1.    Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, eletti dall’Assemblea tra i soci. Esso è validamente costituito con la presenza di due componenti.

2.    Il Presidente dell’Associazione presiede anche il Consiglio Direttivo.

3.    Il Segretario provvede alla verbalizzazione, se assente sarà sostituito da un membro del Consiglio su proposta del Presidente.

 

Art. 20

(Durata e funzioni)

1.    Il Consiglio direttivo svolge, su indicazione dell’Assemblea, le attività esecutive relative all’Associazione.

2.    Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta al mese su proposta del Presidente ovvero su proposta di tre membri ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di votazione, prevarrà la deliberazione espressa dal Presidente.

3.    Al Consiglio Direttivo spettano in particolare le seguenti funzioni:

a)    Dare esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea, nei limiti di cui all’art. 7;

b)    Determinare la quota associativa annua;

c)    Presentare – redigere il bilancio consuntivo e preventivo che saranno approvati dall’Assemblea;

d)    Deliberare l’ammissione/esclusione dei soci;

e)    Istituire eventuali strutture tecniche necessarie all’attività;

f)      Eleggere il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere.

4.    Il Consiglio dura in carica tre anni, può essere revocato dall’Assemblea, con la maggioranza di due terzi dei Soci.

5.    Il Consiglio in scadenza di mandato rimane in carica per gli atti di ordinaria amministrazione fino ad un massimo di novanta giorni. Entro tale termine l’Assemblea, su convocazione del Presidente procede all’elezione del nuovo Consiglio. La convocazione di cui al punto 4 dovrà essere motivata.

 

Capo III

IL PRESIDENTE

 

Art. 22

(Elezione)

1.      Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, a maggioranza assoluta. Uno dei soci  fondatori può assumere  la presidenza  dell’ente.

2.      Il Presidente è rieleggibile,  dura in  carica tre anni  e fin quando l’assemblea non provvede al  rinnovo  delle cariche sociali. Il Fondatore Promotore Fratel Giuseppe Rapocci, titolare della sede legale, assume la presidenza a vita, salvo in caso dimissioni.

 

Art. 23

(Funzioni)

1.    Il Presidente dirige e  rappresenta all’esterno l’ Associazione, assume la legittimazione processuale attiva e passiva nelle controversie che riguardano la stessa, cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e riferisce al Consiglio stesso.

2.    Il Presidente stipula convenzioni, contratti e tutti i negozi giuridici relativi all’Associazione senza fini di lucro

3.    Il Presidente presiede l’Assemblea, il Consiglio Direttivo, sottoscrive il verbale dell’Assemblea, predisposto dal Segretario, custodito presso la sede dell’Associazione.

4.    Il Verbale può essere consultato dai soci previa richiesta scritta.

5.    In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vicepresidente.

 

Capo IV

IL VICEPRESIDENTE

 

Art. 24

1.    Il Vicepresidente, eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri soci, sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di assenza, di impossibilità di quest’ultimo e cura i collegamenti fra la presidenza e gli altri organi.

 

IL SEGRETARIO

 

Art. 25

1.    Il Segretario, eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri soci, esegue i provvedimenti adottati dal Consiglio, cura l’organizzazione e il rapporto con i Soci, provvede alla registrazione delle adesioni e ai rinnovi, alla diffusione di convocazioni e comunicazioni, cura la corrispondenza, redige il verbale delle riunioni, delle delibere ed i regolamenti.

 

IL TESORIERE

 

Art. 26

1.     Il Tesoriere, eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri soci, è colui che cura la gestione economica dell’Associazione e ne tiene la contabilità ed effettua tutti gli adempimenti fiscali, amministrativi e Societari necessari. Lo stesso cura la tenuta dei libri contabili dell’Associazione e predispone il bilancio consuntivo entro il mese di aprile e quello preventivo entro il mese di novembre, accompagnandoli da idonea relazione.

2.     L’incarico di Tesoriere  è incompatibile con le cariche di Presidente, di Vicepresidente e di Segretario.

 

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

 

Art. 27

1.    Le controversie che dovessero sorgere tra i Soci in merito all’interpretazione o all’applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari, saranno amichevolmente composte da un collegio di Probiviri, costituito da tre membri scelti tra gli associati di comprovata integrità morale, nominato dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

2.    Essi mantengono la carica per tre esercizi, sono rieleggibili, non hanno diritto alla retribuzione e le loro decisioni sono inoppugnabili.

 

Capo V

DIMISSIONI

 

Art. 28

1.    Qualora il Presidente o un membro del Consiglio Direttivo intendano rassegnare le proprie dimissioni, esse diverranno efficaci a seguito della ratifica da parte del Consiglio, da effettuarsi entro trenta giorni dalla comunicazione. Le cariche non possono rimanere vacanti per oltre novanta giorni. Entro tale termine il Consiglio provvederà per cooptazione a sostituire il membro del Consiglio dimissionario, che durerà in carica fino alla naturale scadenza del mandato triennale del Consigliere dimissionario.   

 

Titolo V

LE RISORSE ECONOMICHE

 

Art. 29

(Indicazione delle risorse)

1.    Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:

a)    Beni immobili e mobili;

b)    Contributi e quote associative dei  soci;

c)    Donazioni, lasciti, liberalità e sovvenzioni;

d)    Rimborsi;

e)    Attività marginali di carattere commerciale e produttivo;

f)     Ogni altro tipo di entrata che concorra ad incrementare l’attività sociale, conseguita in relazione  alle attività ex art 7.

g)     Contributi  concessi da Pubblica Amministrazione, enti locali, istituti di credito anche in base ad apposite  convenzioni  stipulate  dall’ ente.

2.    I fondi sono depositati presso gli istituti di credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

3.    Ogni operazione di natura finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Tesoriere.

 

Art. 30

(I beni)

1.    I beni dell’Associazione sono beni immobili, mobili registrati e beni mobili. I riferiti beni possono essere acquisiti dall’Associazione e sono ad essa intestati.

2.    I beni mobili di proprietà dei soci e terzi possono essere dati in comodato all’Associazione stessa.

3.    Tutti i suddetti beni, nonché quelli collocati nella sede dell’Associazione sono inventariati in apposito albo tenuto presso la sede dell’Associazione non lucrativa e può essere liberamente consultato dai soci.

 

Art. 31

(Contributi)

1.    I contributi dei soci sono costituiti dalla quota d’iscrizione annuale.

2.    Sono ammessi contributi straordinari e i soggetti che elargiscono tali contributi sono considerati soci Sostenitori.

 

Art. 32

(Erogazione, donazioni e lasciti)

1.     Le erogazioni liberali in denaro, i lasciti testamentari (con beneficio d’inventario), le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo, il quale delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità non lucrative dell’Associazione.

2.     Il Presidente dà esecuzione alla delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e compie gli atti giuridici necessari alla loro attuazione.

 

Art. 33

(Rimborsi)

1. I rimborsi relativi alle spese sostenute per attività dipendenti da convenzioni devono essere approvate dal Consiglio Direttivo.

2.    È escluso qualsiasi rimborso ai Soci in caso di recesso.

 

Art. 34

(Proventi derivanti da attività marginali)

1.    I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inserite in apposita voce del bilancio dell’Associazione.

2.Il Consiglio delibera sulla utilizzazione dei proventi in armonia con le finalità non lucrative dell’Associazione.

3.      Il Presidente dà esecuzione alla delibere del Consiglio Direttivo  e compie gli atti giuridici necessari alla loro attuazione.

 

 

Art. 35

(Devoluzione dei beni)

1.    L’Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ha l’obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di attività sociale o a fini di pubblica utilità, conformi allo spirito e agli scopi di “CristoTenda – Generazione Giovanni Paolo II” , sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23.12.1996 n. 662 (Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26.09.2000) e salvo diversa destinazione imposta dalle leggi  vigenti al momento dello scioglimento e della  successiva  devoluzione.

2.    I beni in comodato saranno restituiti ai proprietari.

 

Art. 36

(Bilancio preventivo e consuntivo)

 

1.    L’ente ha  l’obbligo  giuridico  di  redazione del  bilancio e  del rendiconto annuale ai sensi dell’art  10 lett. g del  d.lgs 460/97.

2.    Il bilancio dell’Associazione è annuale e decorre dal giorno 01 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

3.    Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative all’esercizio, il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.

4.    Sia il bilancio preventivo che il consuntivo sono elaborati dal Tesoriere o da un delegato dal Consiglio Direttivo.

 

Art. 37

(Controllo sul bilancio)

1.    Il bilancio, consuntivo e preventivo, è controllato in via preliminare dal Consiglio Direttivo.

2.    Il controllo è limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate.

 

Art. 38

(Approvazione del bilancio)

1.    Il bilancio consuntivo è approvato dall’Assemblea con voto palese a maggioranza dei presenti entro il 30 giugno di ciascun anno.

2.    Il bilancio consuntivo è depositato venti giorni prima della seduta di approvazione presso la sede dell’Associazione.

3.    Il bilancio preventivo è approvato dall’Assemblea con voto palese a maggioranza dei presenti entro il 31 dicembre di ciascun anno.

4.    Il bilancio preventivo è depositato venti giorni prima della seduta di approvazione presso la sede dell’Associazione.

 

Titolo VI

LE CONVENZIONI

 

Art. 39

1.    Le convenzioni tra “CristoTenda – Generazione Giovanni Paolo II”  ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo.

2.    Copia della convenzione è custodita , a cura del Presidente, nella sede dell’Associazione.

3.    La convenzione è stipulata dal Presidente di “CristoTenda – Generazione Giovanni Paolo II” .

4.    L’ente può accreditarsi presso enti pubblici statali e regionali per il perseguimento dei fini  di solidarietà sociale.

 

Titolo VII

DIPENDENTI E COLLABORATORI

 

Art. 40

1.    “CristoTenda – Generazione Giovanni Paolo II” può assumere dipendenti.

2.    I rapporti tra l’Associazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro.

3.    I dipendenti sono, assicurati contro le malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.

4.    “CristoTenda – Generazione Giovanni Paolo II” può avvalersi di lavoratori autonomi.

5.    I lavoratori autonomi sono assicurati contro le malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.

6.     L’ente può avvalersi  di volontari in servizio  civile  volontario ex lege 64/01 per il perseguimento delle  finalità istituzionali.

 

Titolo VIII

LA RESPONSABILITA’

 

Art. 41

1.    “CristoTenda – Generazione Giovanni Paolo II” può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale e extracontrattuale dell’Associazione stessa.

2.    L’ente può costituirsi parte civile nei procedimenti penali.

 

Titolo IX

DISPOSIZIONI FINALI

 

1.    “CristoTenda – Generazione Giovanni Paolo II” coopera con altri soggetti privati, soggetti e enti pubblici per la realizzazione delle finalità statutarie.

2.    Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento al Codice Civile, alle leggi vigenti ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            2007-2010